A) Regolazione servizio (Arera delibere)
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è l’organo preposto al controllo e alla regolazione nel settore del Teleriscaldamento / Teleraffrescamento.
Con le deliberazioni 548/2019/R/tlr, 478/2020/R/tlr, 463/2021/R/tlr, 526/2021//R/tlr ARERA definisce:
- La regolazione in materia di criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento e di modalità per l’esercizio da parte dell’utente del diritto di disattivazione della fornitura e di scollegamento dalla rete di telecalore.
- La regolazione della qualità commerciale del servizio di telecalore e prevede l’avvio di un procedimento per la rivalutazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto di recesso stabilite dal TUAR ed alcune modifiche dello stesso.
B) Allacciamenti, disattivazioni, scollegamenti
Qualora un utente intenda allacciarsi alla rete di teleriscaldamento di proprietà di Fidenza Energia Srl è necessario che ne faccia richiesta contattandoci ovvero recandosi presso i nostri uffici operativi all’indirizzo presente sulla pagina dei contatti.
Le attività tecniche ed autorizzative necessarie alla realizzazione degli allacciamenti sono usualmente di competenza di Fidenza Energia Srl, che può eventualmente delegare qualora l’utente dimostri di coinvolgere una propria ditta di fiducia dotata di specifiche competenze tecniche nel settore.I criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento sono legati alla distanza del punto di fornitura dalla rete di teleriscaldamento esistente, alla potenza della sottostazione di scambio ed alla difficoltà di realizzazione dell’allacciamento.
Una volta determinata la fattibilità tecnica dell’allacciamento alla rete di teleriscaldamento, Fidenza Energia Srl elabora un preventivo che fissa i corrispettivi di allacciamento che sono discussi con l’utente del servizio e concordati commercialmente.
Per richiedere un preventivo di allacciamento Vi preghiamo di compilare l’apposito modulo scaricabile e di restituirlo via e-mail o via fax ai recapiti indicati in calce
Il preventivo predisposto da Fidenza Energia srl conterrà:
- il codice di rintracciabilità con cui l’esercente identifica la richiesta di preventivo e il codice che identifica la prestazione da eseguire;
- i dati identificativi del richiedente;
- la data di ricevimento della richiesta;
- la data di invio del preventivo;
- la tipologia di servizio offerto e la tipologia di utenza;
- l’indicazione del tempo massimo di preventivazione dell’allacciamento, laddove la prestazione sia soggetta a standard di qualità contrattuale definiti dall’Autorità o, se inferiore, laddove la prestazione sia soggetta a standard di qualità contrattuale definiti dall’esercente;
- l’indicazione del tempo massimo di esecuzione dell’allacciamento, qualora la prestazione sia soggetta a standard di qualità contrattuale definiti dall’Autorità o, se inferiore, secondo gli standard di qualità contrattuale eventualmente definiti dall’esercente;
- le attività necessarie per l’esecuzione dell’allacciamento, incluse le eventuali autorizzazioni, concessioni o servitù;
- la stima, ove possibile, dei tempi previsti per l’ottenimento degli atti autorizzativi che sono eventualmente necessari per l’esecuzione dell’allacciamento;
- l’eventuale piano di rateizzazione del corrispettivo di allacciamento;
- l’ammontare dell’eventuale corrispettivo di salvaguardia. Infatti, a norma di Legge (delibera n. 463/2021/R/tlr “Disposizioni in materia di contributi di allacciamento e modalità di esercizio del diritto di recesso”), gli esercenti, al solo fine di garantire il recupero dei costi relativi alla realizzazione dell’allacciamento, possono prevedere nell’ambito del preventivo di allacciamento e nel contratto uno specifico corrispettivo di salvaguardia a carico dell’utente che receda dal contratto di fornitura entro un periodo di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del contratto stesso. L’ammontare del corrispettivo di salvaguardia è determinato in funzione del momento in cui avviene il recesso in tale arco temporale, secondo i seguenti criteri.
- L’ammontare iniziale del corrispettivo di salvaguardia deve essere definito nel preventivo di allacciamento e riportato nel successivo contratto di allacciamento e in quello di fornitura del servizio (qualora distinti). Il corrispettivo applicabile all’utente si riduce nel tempo in relazione al momento in cui avviene l’interruzione del servizio, sulla base di quanto indicato nella seguente formula: Ct=Ci x (PR:PT), dove:
- Ct è il corrispettivo di salvaguardia applicabile all’utente, rappresenta la differenza tra il costo di realizzazione dell’allacciamento e il corrispettivo applicato all’utente per la realizzazione dello stesso;
- Ci è il valore iniziale del corrispettivo di salvaguardia;
- PR è il periodo residuo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia;
- PT è il periodo complessivo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia (pari a tre anni).
- le attività che sono eventualmente eseguite dall’esercente solo su richiesta, unitamente all’indicazione dei costi relativi che verrebbero imputati
all’utente (aggiuntivi rispetto al corrispettivo di cui al punto 15); - l’entità di eventuali sconti o esenzioni applicate all’utente per l’esecuzione dell’allacciamento;
- l’ammontare del corrispettivo di allacciamento;
- l’indicazione se il corrispettivo di allacciamento è stato determinato sulla base di una valutazione puntuale dei costi che l’esercente deve sostenere per effettuare l’allacciamento oppure su base parametrica;
- l’indicazione della documentazione che il richiedente dovrà presentare, compresi gli eventuali atti autorizzativi;
- le modalità di accettazione del preventivo;
- la durata di validità del preventivo, che non potrà essere inferiore a tre mesi;
- il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile dell’esecuzione dei lavori;
- eventuali indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione e del tempo massimo di esecuzione dell’allacciamento, qualora la prestazione sia soggetta a indennizzi automatici definiti dall’Autorità o, se superiori, secondo quanto eventualmente previsto dall’esercente.
Il preventivo così elaborato costituisce un’offerta irrevocabile con validità non inferiore a tre mesi. Nessun corrispettivo aggiuntivo che non sia stato indicato nel suddetto preventivo potrà essere successivamente preteso da Fidenza Energia Srl per l’esecuzione della prestazione oggetto del preventivo medesimo salvo diverso accordo scritto tra le parti.Unitamente al preventivo di allacciamento, l’esercente è tenuto a consegnare al richiedente le condizioni economiche di fornitura del servizio, che saranno applicate dall’esercente nel caso in cui il richiedente sottoscriva il contratto per l’erogazione del servizio entro 180 giorni dalla data di accettazione del preventivo di allacciamento, fatti salvi eventuali accordi scritti tra le parti. Nel caso di realizzazione dell’allacciamento posticipata al termine della stagione termica, le condizioni economiche contrattuali consegnate dall’esercente contestualmente al preventivo di allacciamento trovano comunque applicazione anche qualora siano decorsi più dei predetti 180 giorni.
Nel caso di diniego da parte di Fidenza Energia Srl alla richiesta di allacciamento, essa è tenuta a fornire una risposta scritta in cui siano indicate, in modo chiaro, dettagliato ed esauriente, le motivazioni del rifiuto, specificando se si tratta di motivazioni tecniche o economiche.